L’articolo analizza il rapporto tra lingua parlata e linguaggio giuridico attraverso esempi storici, letterari e contemporanei. Il punto di partenza è il Placito di Capua del 960, nel quale una formula testimoniale in volgare — «Sao ko kelle terre…» — rappresenta il primo uso pienamente consapevole della nuova lingua italiana in un documento giuridico. La frase conserva caratteristiche tipiche del parlato, ma viene utilizzata dal notaio con grande efficacia retorica e chiarezza. Vengono mostrati poi due fenomeni opposti: da un lato, il linguaggio burocratico può allontanarsi dal parlato fino a diventare un’oscura “antilingua”, come nell’esempio ironico di Calvino; dall’altro, il parlato popolare può appropriarsi delle parole del diritto, deformandole, come accade nel Decameron di Boccaccio, oppure trasformando espressioni comuni in vere formule tecniche, come negli usi della compravendita del bestiame in Toscana. La conclusione è che giudici, avvocati e giuristi devono saper trasferire nello scritto le parole pronunciate nei processi senza renderle artificiose o incomprensibili. Per esercitare efficacemente il diritto è quindi indispensabile una solida cultura linguistica, fondata su chiarezza, precisione e capacità comunicativa. The article examines the relationship between spoken language and legal language through historical, literary, and contemporary examples. Its starting point is the Placito di Capua of 960, in which a witness formula written in the vernacular—“Sao ko kelle terre…”—represents the first fully conscious use of the emerging Italian language in a legal document. The sentence retains features typical of spoken language, but the notary employs it with great rhetorical effectiveness and clarity. The article then illustrates two opposing phenomena. On the one hand, bureaucratic language may become so detached from everyday speech that it turns into an obscure “anti-language,” as in Calvino’s ironic example. On the other hand, ordinary speech may appropriate and distort legal terminology, as happens in Boccaccio’s Decameron, or transform everyday expressions into genuine technical formulas, as in the language traditionally used in livestock transactions in Tuscany. The conclusion is that judges, lawyers, and jurists must be able to render in writing the words spoken during legal proceedings without making them artificial or incomprehensible. A solid linguistic culture, based on clarity, precision, and effective communication, is therefore essential to the successful practice of law.
Tra Capua, Boccaccio e altro: caratteri del parlato nella lingua del diritto / Federigo Bambi. - STAMPA. - (2026), pp. 27-33. [10.7359/2558-2026-02]
Tra Capua, Boccaccio e altro: caratteri del parlato nella lingua del diritto
Federigo Bambi
2026
Abstract
L’articolo analizza il rapporto tra lingua parlata e linguaggio giuridico attraverso esempi storici, letterari e contemporanei. Il punto di partenza è il Placito di Capua del 960, nel quale una formula testimoniale in volgare — «Sao ko kelle terre…» — rappresenta il primo uso pienamente consapevole della nuova lingua italiana in un documento giuridico. La frase conserva caratteristiche tipiche del parlato, ma viene utilizzata dal notaio con grande efficacia retorica e chiarezza. Vengono mostrati poi due fenomeni opposti: da un lato, il linguaggio burocratico può allontanarsi dal parlato fino a diventare un’oscura “antilingua”, come nell’esempio ironico di Calvino; dall’altro, il parlato popolare può appropriarsi delle parole del diritto, deformandole, come accade nel Decameron di Boccaccio, oppure trasformando espressioni comuni in vere formule tecniche, come negli usi della compravendita del bestiame in Toscana. La conclusione è che giudici, avvocati e giuristi devono saper trasferire nello scritto le parole pronunciate nei processi senza renderle artificiose o incomprensibili. Per esercitare efficacemente il diritto è quindi indispensabile una solida cultura linguistica, fondata su chiarezza, precisione e capacità comunicativa. The article examines the relationship between spoken language and legal language through historical, literary, and contemporary examples. Its starting point is the Placito di Capua of 960, in which a witness formula written in the vernacular—“Sao ko kelle terre…”—represents the first fully conscious use of the emerging Italian language in a legal document. The sentence retains features typical of spoken language, but the notary employs it with great rhetorical effectiveness and clarity. The article then illustrates two opposing phenomena. On the one hand, bureaucratic language may become so detached from everyday speech that it turns into an obscure “anti-language,” as in Calvino’s ironic example. On the other hand, ordinary speech may appropriate and distort legal terminology, as happens in Boccaccio’s Decameron, or transform everyday expressions into genuine technical formulas, as in the language traditionally used in livestock transactions in Tuscany. The conclusion is that judges, lawyers, and jurists must be able to render in writing the words spoken during legal proceedings without making them artificial or incomprehensible. A solid linguistic culture, based on clarity, precision, and effective communication, is therefore essential to the successful practice of law.| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Estratto Bambi laboratorio-lingua-diritto-03.pdf
accesso aperto
Tipologia:
Pdf editoriale (Version of record)
Licenza:
Open Access
Dimensione
901.28 kB
Formato
Adobe PDF
|
901.28 kB | Adobe PDF |
I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



