Delle due applicazioni di legis actio sopravvissute alla riforma augustea del processo privato, quella di danno temuto resta sostanzialmente sconosciuta. Praticamente desueta al tempo di Gaio, poco o nulla si legge di essa nelle Istituzioni veronesi. In letteratura constano importanti tentativi di ricostruzione, i quali prendono generalmente le mosse dal presupposto che la parte illeggibile del manuale di Gaio che subito segue il ricordo della riforma augustea trattasse proprio della legis actio damni infecti; le tesi di costoro si giovano pertanto del soccorso delle poche parole che tuttavia si leggono nel palinsesto. Il saggio propone la tesi contraria per la quale Gaio, dopo avere riferito della abrogazione delle legis actiones e delle relative eccezioni (e dopo avere quindi menzionato la legis actio damni infecti) non proseguiva trattando i termini di quest’ultima. Senza riuscire a proporre una soluzione positiva del problema della forma processuale della legis actio damni infecti, il saggio esamina ogni fonte rilevante, tra cui il capitolo XX della legge Rubria e lo stesso Gai. 4.30-31, al fine di escludere che la legis actio damni infecti si svolgesse per pignoris capionem.
Lege agere damni infecti e pignoris capio. Esegesi e logica di Gai. 4.31 / G. GULINA. - STAMPA. - (2008), pp. 1157-1216.
Lege agere damni infecti e pignoris capio. Esegesi e logica di Gai. 4.31
GULINA, GIOVANNI
2008
Abstract
Delle due applicazioni di legis actio sopravvissute alla riforma augustea del processo privato, quella di danno temuto resta sostanzialmente sconosciuta. Praticamente desueta al tempo di Gaio, poco o nulla si legge di essa nelle Istituzioni veronesi. In letteratura constano importanti tentativi di ricostruzione, i quali prendono generalmente le mosse dal presupposto che la parte illeggibile del manuale di Gaio che subito segue il ricordo della riforma augustea trattasse proprio della legis actio damni infecti; le tesi di costoro si giovano pertanto del soccorso delle poche parole che tuttavia si leggono nel palinsesto. Il saggio propone la tesi contraria per la quale Gaio, dopo avere riferito della abrogazione delle legis actiones e delle relative eccezioni (e dopo avere quindi menzionato la legis actio damni infecti) non proseguiva trattando i termini di quest’ultima. Senza riuscire a proporre una soluzione positiva del problema della forma processuale della legis actio damni infecti, il saggio esamina ogni fonte rilevante, tra cui il capitolo XX della legge Rubria e lo stesso Gai. 4.30-31, al fine di escludere che la legis actio damni infecti si svolgesse per pignoris capionem.File | Dimensione | Formato | |
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