Il commento affronta il tema della partecipazione, nelle sue linee storico-evolutive rispetto al precedente Statuto, in connessione con le altre parti del nuovo Statuto dedicate (art. 3, 11, 19, 46, 54, 56, 60 e 61). In particolare, sono analizzate le fonti della partecipazione, prospettando l’art. 72 come norma non meramente riassuntiva o ricognitiva di principi ed istituti sanciti altrove, ma come una sorta di “norma a fattispecie aperta”, che pone sulla partecipazione una riserva di legge regionale rinforzata, facendone una legge statutariamente obbligatoria. Sono, poi, analizzati soggetti e forme della partecipazione: sui primi, va registrata una scelta statutaria di tipo sicuramente inclusivo che va oltre i cittadini residenti, sulle seconde, vi è una ricca tipologia, tra iniziative autonome dei soggetti della partecipazione, concorso ad iniziative istituzionali, consultazioni (consiliari e presidenziali), Conferenza permanente delle autonomie sociali, che il legislatore è chiamato ad armonizzare secondo alcune linee di garanzia che sono individuate. Sono, ancora analizzati obiettivi e strumenti della partecipazione, i primi finalizzano anche la semplificazione, la trasparenza e l’innovazione tecnologica alla partecipazione sostanziale, tra i secondi si può prospettare che anche i partiti politici siano, in qualche forma, a loro volta coinvolti come oggetto della disciplina della partecipazione. Sul dovere di informazione, il commento, sempre in connessione con le altre parti dello Statuto dedicate (artt. 4, 5 e 54), sottolinea, nella molteplicità degli strumenti, la necessità di rendere concretamente possibile l’esercizio del diritto all’informazione con apposite misure organizzative e di sostegno finanziario, con le nuove possibilità offerte dalla rete e dalla tecnologia digitale.
COMMENTO AGLI ARTICOLI 72 E 73 Statuto della Regione Toscana / L. BIANCHI. - STAMPA. - (2005), pp. 379-389.
COMMENTO AGLI ARTICOLI 72 E 73 Statuto della Regione Toscana
BIANCHI, LEONARDO
2005
Abstract
Il commento affronta il tema della partecipazione, nelle sue linee storico-evolutive rispetto al precedente Statuto, in connessione con le altre parti del nuovo Statuto dedicate (art. 3, 11, 19, 46, 54, 56, 60 e 61). In particolare, sono analizzate le fonti della partecipazione, prospettando l’art. 72 come norma non meramente riassuntiva o ricognitiva di principi ed istituti sanciti altrove, ma come una sorta di “norma a fattispecie aperta”, che pone sulla partecipazione una riserva di legge regionale rinforzata, facendone una legge statutariamente obbligatoria. Sono, poi, analizzati soggetti e forme della partecipazione: sui primi, va registrata una scelta statutaria di tipo sicuramente inclusivo che va oltre i cittadini residenti, sulle seconde, vi è una ricca tipologia, tra iniziative autonome dei soggetti della partecipazione, concorso ad iniziative istituzionali, consultazioni (consiliari e presidenziali), Conferenza permanente delle autonomie sociali, che il legislatore è chiamato ad armonizzare secondo alcune linee di garanzia che sono individuate. Sono, ancora analizzati obiettivi e strumenti della partecipazione, i primi finalizzano anche la semplificazione, la trasparenza e l’innovazione tecnologica alla partecipazione sostanziale, tra i secondi si può prospettare che anche i partiti politici siano, in qualche forma, a loro volta coinvolti come oggetto della disciplina della partecipazione. Sul dovere di informazione, il commento, sempre in connessione con le altre parti dello Statuto dedicate (artt. 4, 5 e 54), sottolinea, nella molteplicità degli strumenti, la necessità di rendere concretamente possibile l’esercizio del diritto all’informazione con apposite misure organizzative e di sostegno finanziario, con le nuove possibilità offerte dalla rete e dalla tecnologia digitale.File | Dimensione | Formato | |
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