La Convenzione europea dei diritti dell’uomo per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali costituisce uno strumento sussidiario attivabile, previo esaurimento dei rimedi interni, nell’ipotesi in cui lo Stato non offra una tutela adeguata dei diritti fondamentali, ma anche parametro di giudizio per risolvere controversie interne. La Convenzione garantisce diritti che in buona parte trovano riconoscimento nella Costituzione, contiene norme riproduttive di norme internazionali generali, in terzo luogo garantisce i diritti fondamentali riconosciuti quali principi generali del diritto comunitario. Di qui l’analisi specifica e riflessiva dell’articolo sul problema relativo al rango della Convenzione nel sistema italiano delle fonti del diritto: viene esaminata la giurisprudenza che afferma il principio dell’immediata precettività delle norme della Convenzione con conseguente obbligo di disapplicazione da parte del giudice interno della legge in contrasto con i principi della Convenzione, quella che assimila la Convenzione al diritto comunitario nonché quella che individua nella Convenzione un parametro interposto nel giudizio di costituzionalità. L'Autore, con attenta lettura critica, infine sottolinea il rilievo costituzionale che deve essere riconosciuto alla Convenzione, rilievo che “comporta che le norme in essa contenute, al pari di quelle previste in altri trattati internazionali in materia di tutela dei dirittti dell'uomo, devono costituire un necessario punto di riferimento in sede di interpretazione della nostra Costituzione” (p. 978) e ripercorre la giurisprudenza costituzionale che sempre più spesso la richiama “ai fini della interpretazione del parametro costituzionale di riferimento” (p. 979).
La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nell'ordinamento italiano / F. Donati. - STAMPA. - (2007), pp. 965-981.
La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nell'ordinamento italiano
DONATI, FILIPPO
2007
Abstract
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali costituisce uno strumento sussidiario attivabile, previo esaurimento dei rimedi interni, nell’ipotesi in cui lo Stato non offra una tutela adeguata dei diritti fondamentali, ma anche parametro di giudizio per risolvere controversie interne. La Convenzione garantisce diritti che in buona parte trovano riconoscimento nella Costituzione, contiene norme riproduttive di norme internazionali generali, in terzo luogo garantisce i diritti fondamentali riconosciuti quali principi generali del diritto comunitario. Di qui l’analisi specifica e riflessiva dell’articolo sul problema relativo al rango della Convenzione nel sistema italiano delle fonti del diritto: viene esaminata la giurisprudenza che afferma il principio dell’immediata precettività delle norme della Convenzione con conseguente obbligo di disapplicazione da parte del giudice interno della legge in contrasto con i principi della Convenzione, quella che assimila la Convenzione al diritto comunitario nonché quella che individua nella Convenzione un parametro interposto nel giudizio di costituzionalità. L'Autore, con attenta lettura critica, infine sottolinea il rilievo costituzionale che deve essere riconosciuto alla Convenzione, rilievo che “comporta che le norme in essa contenute, al pari di quelle previste in altri trattati internazionali in materia di tutela dei dirittti dell'uomo, devono costituire un necessario punto di riferimento in sede di interpretazione della nostra Costituzione” (p. 978) e ripercorre la giurisprudenza costituzionale che sempre più spesso la richiama “ai fini della interpretazione del parametro costituzionale di riferimento” (p. 979).File | Dimensione | Formato | |
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