L’interrogativo che si pone il contributo riguarda la profondità del controllo giudiziale, in sede di omologa, sulla proposta di concordato preventivo e su quella di accordo di ristrutturazione dei debiti. La procedura di omologa del concordato, come modificata dal d.l. n. 35/2005, dalla l. n. 80/2005, dai d. lgs. nn. 5/2006 e 169/2007, e la procedura avviata col deposito della domanda di omologa dell’accordo, si inseriscono nel modello del rito camerale utilizzato dal legislatore come “contenitore neutro” e mirano ad un provvedimento che attribuisca efficacia alla soluzione della crisi concordata tra le parti del procedimento, secondo lo schema dei controlli preventivi di legittimità. Nel concordato, diversamente da quanto comunemente ritenuto, l’oggetto del procedimento non muta a seconda che vi siano o non vi siano opposizioni, dato che con l’opposizione si introducono in giudizio fatti ma non si modifica l’oggetto dell’intervento giudiziale (non a caso le opposizioni erano qualificate come eccezioni dalla previsione precedente al d. lgs. n. 169/2007). Rispetto a quell’oggetto – di non semplice ricostruzione, per la differenza rispetto alle ipotesi di giurisdizione contenziosa - la fattibilità del piano o la realizzabilità dell’accordo si configurano come fatti costitutivi, rilevabili d’ufficio dal giudice indipendentemente dall’iniziativa di parte, e il controllo giudiziale si esercita anche su di essi, senza che tale conclusione, nella ricostruzione offerta dall’A., appaia incompatibile con la valorizzazione dell’autonomia privata operata dalla riforma delle procedure concorsuali.
Contratto e processo nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti: analogie e differenze / I. Pagni. - STAMPA. - (2010), pp. 558-609.
Contratto e processo nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti: analogie e differenze
PAGNI, ILARIA
2010
Abstract
L’interrogativo che si pone il contributo riguarda la profondità del controllo giudiziale, in sede di omologa, sulla proposta di concordato preventivo e su quella di accordo di ristrutturazione dei debiti. La procedura di omologa del concordato, come modificata dal d.l. n. 35/2005, dalla l. n. 80/2005, dai d. lgs. nn. 5/2006 e 169/2007, e la procedura avviata col deposito della domanda di omologa dell’accordo, si inseriscono nel modello del rito camerale utilizzato dal legislatore come “contenitore neutro” e mirano ad un provvedimento che attribuisca efficacia alla soluzione della crisi concordata tra le parti del procedimento, secondo lo schema dei controlli preventivi di legittimità. Nel concordato, diversamente da quanto comunemente ritenuto, l’oggetto del procedimento non muta a seconda che vi siano o non vi siano opposizioni, dato che con l’opposizione si introducono in giudizio fatti ma non si modifica l’oggetto dell’intervento giudiziale (non a caso le opposizioni erano qualificate come eccezioni dalla previsione precedente al d. lgs. n. 169/2007). Rispetto a quell’oggetto – di non semplice ricostruzione, per la differenza rispetto alle ipotesi di giurisdizione contenziosa - la fattibilità del piano o la realizzabilità dell’accordo si configurano come fatti costitutivi, rilevabili d’ufficio dal giudice indipendentemente dall’iniziativa di parte, e il controllo giudiziale si esercita anche su di essi, senza che tale conclusione, nella ricostruzione offerta dall’A., appaia incompatibile con la valorizzazione dell’autonomia privata operata dalla riforma delle procedure concorsuali.File | Dimensione | Formato | |
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