Il saggio affronta la problematica della disciplina dell’Ordine dei Giornalisti, sottoposta ripetutamente al vaglio della giurisprudenza costituzionale riguardo a molteplici profili di legittimità a fronte dell’art. 21 della Costituzione, giurisprudenza consolidata e criticata, comunque fonte di precisi paletti al legislatore. Muovendo dal riconoscimento che non si tratta di legge a contenuto costituzionalmente vincolato, si individua, sulla base di giurisprudenza costituzionale, legislazione in materia e normativa ordinistica, una nozione di attività giornalistica in positivo – ricerca, elaborazione, commento e verifica delle notizie - ed in negativo – no a prestazioni attinenti ad informazioni di servizio, propagandistiche, pubblicitarie e di contenuto commerciale -, ma soprattutto si pone l’esigenza di rivisitare criticamente, alla luce dell’esperienza pluridecennale, il fondamento costituzionale dell’Ordine dei Giornalisti, sempre nell’art. 21, come fonte, però, non solo della libertà di informazione, ma anche del dovere dell’informazione, come speciale garanzia della lealtà e correttezza del suo esercizio da parte del giornalista. Si prospettano, conclusivamente, i contorni di una linea di riforma che affronti i nodi principali dell’accesso alla professione, dello status di pubblicista, dell’applicazione della deontologia e dell’organizzazione e funzionamento della magistratura ordinistica in modo da ricondurre la disciplina dell’Ordine ad un’accettabile coerenza con il modello di garanzia costituzionale della libertà di informazione.
Tra antiche e nuove dimensioni costituzionali della libertà di informazione: la problematica dell'Ordine dei Giornalisti / L. Bianchi. - STAMPA. - (2010), pp. 167-180.
Tra antiche e nuove dimensioni costituzionali della libertà di informazione: la problematica dell'Ordine dei Giornalisti
BIANCHI, LEONARDO
2010
Abstract
Il saggio affronta la problematica della disciplina dell’Ordine dei Giornalisti, sottoposta ripetutamente al vaglio della giurisprudenza costituzionale riguardo a molteplici profili di legittimità a fronte dell’art. 21 della Costituzione, giurisprudenza consolidata e criticata, comunque fonte di precisi paletti al legislatore. Muovendo dal riconoscimento che non si tratta di legge a contenuto costituzionalmente vincolato, si individua, sulla base di giurisprudenza costituzionale, legislazione in materia e normativa ordinistica, una nozione di attività giornalistica in positivo – ricerca, elaborazione, commento e verifica delle notizie - ed in negativo – no a prestazioni attinenti ad informazioni di servizio, propagandistiche, pubblicitarie e di contenuto commerciale -, ma soprattutto si pone l’esigenza di rivisitare criticamente, alla luce dell’esperienza pluridecennale, il fondamento costituzionale dell’Ordine dei Giornalisti, sempre nell’art. 21, come fonte, però, non solo della libertà di informazione, ma anche del dovere dell’informazione, come speciale garanzia della lealtà e correttezza del suo esercizio da parte del giornalista. Si prospettano, conclusivamente, i contorni di una linea di riforma che affronti i nodi principali dell’accesso alla professione, dello status di pubblicista, dell’applicazione della deontologia e dell’organizzazione e funzionamento della magistratura ordinistica in modo da ricondurre la disciplina dell’Ordine ad un’accettabile coerenza con il modello di garanzia costituzionale della libertà di informazione.File | Dimensione | Formato | |
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