Il lavoro muove dall’esigenza di riflettere sul significato della trasparenza amministrativa. Si assume tuttavia come punto di partenza non la trasparenza in sé, ma la situazione soggettiva che la regge, la consistenza della pretesa del cittadino all’informazione nella quale la trasparenza (in quanto norma giuridica) deve tradursi. L’analisi distingue due livelli. Prima di tutto si verifica l’esistenza di un principio generale di trasparenza - pubblicità, intesa come esposizione al pubblico (a chiunque) dell’informazione amministrativa. In via residuale, sono individuate le sfere sottratte al regime di pubblicità, e solo in questo ambito si colloca il diritto di accesso: laddove gli atti sono riservati all’amministrazione e, nondimeno, residua la possibilità di verificare l’esistenza di una situazione soggettiva forte abbastanza da derogare al regime del segreto. La distinzione tratteggiata contribuisce ad evitare che il principio di trasparenza diventi indefinito e, quindi, esso stesso difficilmente conoscibile ed utilizzabile. Al tempo stesso, rappresenta la premessa necessaria per separare due ordini di situazioni soggettive: da un lato, un diritto civico di informazione (il diritto alla pubblicità - trasparenza), attribuito a chiunque, sganciato da posizioni giuridiche “altre” e privo di qualsiasi funzionalizzazione ad interessi ulteriori. Dall’altro, un diritto di informazione attribuito a chi è già titolare di una particolare posizione soggettiva ed in dipendenza di essa, in virtù della preesistenza di una relazione giuridica con l’amministrazione
Trasparenza amministrativa e pretesa del cittadino all’informazione: istituti/categorie di diritto pubblico e di diritto privato a confronto / C. Cudia. - STAMPA. - (2008), pp. 647-692.
Trasparenza amministrativa e pretesa del cittadino all’informazione: istituti/categorie di diritto pubblico e di diritto privato a confronto
CUDIA, CHIARA
2008
Abstract
Il lavoro muove dall’esigenza di riflettere sul significato della trasparenza amministrativa. Si assume tuttavia come punto di partenza non la trasparenza in sé, ma la situazione soggettiva che la regge, la consistenza della pretesa del cittadino all’informazione nella quale la trasparenza (in quanto norma giuridica) deve tradursi. L’analisi distingue due livelli. Prima di tutto si verifica l’esistenza di un principio generale di trasparenza - pubblicità, intesa come esposizione al pubblico (a chiunque) dell’informazione amministrativa. In via residuale, sono individuate le sfere sottratte al regime di pubblicità, e solo in questo ambito si colloca il diritto di accesso: laddove gli atti sono riservati all’amministrazione e, nondimeno, residua la possibilità di verificare l’esistenza di una situazione soggettiva forte abbastanza da derogare al regime del segreto. La distinzione tratteggiata contribuisce ad evitare che il principio di trasparenza diventi indefinito e, quindi, esso stesso difficilmente conoscibile ed utilizzabile. Al tempo stesso, rappresenta la premessa necessaria per separare due ordini di situazioni soggettive: da un lato, un diritto civico di informazione (il diritto alla pubblicità - trasparenza), attribuito a chiunque, sganciato da posizioni giuridiche “altre” e privo di qualsiasi funzionalizzazione ad interessi ulteriori. Dall’altro, un diritto di informazione attribuito a chi è già titolare di una particolare posizione soggettiva ed in dipendenza di essa, in virtù della preesistenza di una relazione giuridica con l’amministrazioneFile | Dimensione | Formato | |
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