In Italia le origini dei referendum comunali risalgono all’epoca liberale. La legge Giolitti sulle municipalizzazioni (1903) istituì il referendum comunale obbligatorio in materia d’istituzione di servizi pubblici municipalizzati. Decine di votazioni referendarie ebbero luogo in molte città in tutto il paese. La Costituzione del 1948 prevede istituti referendari statali e regionali; non prevede, invece, istituti referendari comunali. Gli articoli 132 e 133 istituiscono una sorta di referendum su “questioni territoriali” inerenti Regioni, Province e Comuni. La legge generale sulle autonomie locali (l. n. 142/1990) e il Testo uni-co delle leggi sull’ordinamento delle autonomie comunali (l. n. 267/2000) prevedono, con molta cautela, la facoltà di adottare istituti referendari negli Statuti comunali. Nel corso degli ultimi tre decenni è cresciuta in maniera progressiva la domanda di referendum comunali. Principi e regole del gioco refe-rendario comunale, tuttavia, non di rado, sono di qualità modesta. Il processo d’istituzionalizzazione del principio e degli istituti referendari nei Comuni appare lento, debole e contrastato. Mentre nella vita delle amministrazioni locali trovano credito e spa-zio esperienze di democrazia deliberativa, la partecipazione dei cittadini tramite istituti referendari comunali sembra una “partecipazione che non piace”.
Referendum comunali in Italia: la "partecipazione che non piace". Introduzione elementare a forme ed esperienze / P. Uleri. - STAMPA. - (2010), pp. 93-128.
Referendum comunali in Italia: la "partecipazione che non piace". Introduzione elementare a forme ed esperienze
ULERI, PIER VINCENZO
2010
Abstract
In Italia le origini dei referendum comunali risalgono all’epoca liberale. La legge Giolitti sulle municipalizzazioni (1903) istituì il referendum comunale obbligatorio in materia d’istituzione di servizi pubblici municipalizzati. Decine di votazioni referendarie ebbero luogo in molte città in tutto il paese. La Costituzione del 1948 prevede istituti referendari statali e regionali; non prevede, invece, istituti referendari comunali. Gli articoli 132 e 133 istituiscono una sorta di referendum su “questioni territoriali” inerenti Regioni, Province e Comuni. La legge generale sulle autonomie locali (l. n. 142/1990) e il Testo uni-co delle leggi sull’ordinamento delle autonomie comunali (l. n. 267/2000) prevedono, con molta cautela, la facoltà di adottare istituti referendari negli Statuti comunali. Nel corso degli ultimi tre decenni è cresciuta in maniera progressiva la domanda di referendum comunali. Principi e regole del gioco refe-rendario comunale, tuttavia, non di rado, sono di qualità modesta. Il processo d’istituzionalizzazione del principio e degli istituti referendari nei Comuni appare lento, debole e contrastato. Mentre nella vita delle amministrazioni locali trovano credito e spa-zio esperienze di democrazia deliberativa, la partecipazione dei cittadini tramite istituti referendari comunali sembra una “partecipazione che non piace”.File | Dimensione | Formato | |
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