Il domicilio fiscale (artt. 58-59, D.P.R. n. 600/1973) serve ad individuare l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria competente ad intraprendere l’attività di accertamento e riscossione nei confronti del contribuente. Per domicilio fiscale del contribuente è da intendersi (sia ai fini IVA che ai fini delle imposte sul reddito) quello definito dagli articoli 58 e 59 del D.P.R. 600/1973. Il domicilio fiscale è determinato: a) per le persone fisiche residenti, dalla residenza anagrafica; b) per le persone fisiche non residenti, dal Comune in cui si è prodotto il reddito o, se questo è prodotto in più Comuni, da quello in cui si è prodotto il reddito più elevato; c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alternativamente dalla sede legale, dalla sede amministrativa, o nel Comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione o, infine, nel Comune in cui è esercitata prevalentemente l’attività. Nell’ambito dell’accertamento con adesione, il domicilio fiscale del contribuente serve a determinare l’Ufficio competente ad essere parte della procedura. Quanto alla disciplina delle notificazioni in ambito tributario, l’art. 60, D.P.R. n. 600/1973, opera un generale rinvio alle norme contenute nel codice di procedura civile, ma con alcuni temperamenti dovuti alla natura pubblicistica degli atti che devono essere portati a legale conoscenza dei destinatari. In particolare, ferma restando la titolarità del potere di notificazione ai messi comunali e ai messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, la disciplina tributaria evidenzia una decisa propensione per l’utilizzo del mezzo della posta o, anche, della notifica fatta direttamente dall’Ufficio accertatore, notifica che deve in ogni caso garantire la tutela della privacy del destinatario.
Commento all'art. 58, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi / R. Cordeiro Guerra. - STAMPA. - (2010), pp. 288-291.
Commento all'art. 58, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
CORDEIRO GUERRA, ROBERTO
2010
Abstract
Il domicilio fiscale (artt. 58-59, D.P.R. n. 600/1973) serve ad individuare l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria competente ad intraprendere l’attività di accertamento e riscossione nei confronti del contribuente. Per domicilio fiscale del contribuente è da intendersi (sia ai fini IVA che ai fini delle imposte sul reddito) quello definito dagli articoli 58 e 59 del D.P.R. 600/1973. Il domicilio fiscale è determinato: a) per le persone fisiche residenti, dalla residenza anagrafica; b) per le persone fisiche non residenti, dal Comune in cui si è prodotto il reddito o, se questo è prodotto in più Comuni, da quello in cui si è prodotto il reddito più elevato; c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alternativamente dalla sede legale, dalla sede amministrativa, o nel Comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione o, infine, nel Comune in cui è esercitata prevalentemente l’attività. Nell’ambito dell’accertamento con adesione, il domicilio fiscale del contribuente serve a determinare l’Ufficio competente ad essere parte della procedura. Quanto alla disciplina delle notificazioni in ambito tributario, l’art. 60, D.P.R. n. 600/1973, opera un generale rinvio alle norme contenute nel codice di procedura civile, ma con alcuni temperamenti dovuti alla natura pubblicistica degli atti che devono essere portati a legale conoscenza dei destinatari. In particolare, ferma restando la titolarità del potere di notificazione ai messi comunali e ai messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, la disciplina tributaria evidenzia una decisa propensione per l’utilizzo del mezzo della posta o, anche, della notifica fatta direttamente dall’Ufficio accertatore, notifica che deve in ogni caso garantire la tutela della privacy del destinatario.File | Dimensione | Formato | |
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