Il trattamento contabile della differenza di consolidamento nel tempo ha subito un vero e proprio capovolgimento. Da un iniziale, e a nostro avviso fondata, perplessità, della nostra dottrina econonico-aziendale nel ravvisare in tale differenza la possibilità di una rivalutazione delle attività «identificabili» e «non identificabili», si è assistito ad una sua sempre più precisa allocazione alle poste che caratterizzano il patrimonio di gruppo, sia di carattere qualitativo che di carattere quantitativo. Progressivamente anche acquisti parziali, ma tali da consentire il controllo da parte dell’impresa acquirente, hanno assunto il ruolo di eventi capaci di palesare attraverso estrapolazioni più o meno laboriose ed attendibili, il fair value dell’impresa acquisita. È evidente, a questo punto, che la differenza tra il comportamento contabile previsto dai principi internazionali e la tradizione economco-aziendale italiana diviene incolmabile. Non solo. Viene contraddetto lo stesso principio sancito all’articolo 2426 del nostro Codice civile secondo cui l’unico l’avviamento che può essere iscritto nell’attivo è quello derivato, cioè quello acquisito a titolo oneroso. Applicando i principi internazionali, infatti, si espone nel bilancio consolidato anche la quota di avviamento attribuibile alle minoranze (che, come tale, non è stata oggetto di alcuna transazione di mercato) con il rischio, data la possibile presenza di premi di maggioranza, di sopravvalutarne perfino il valore complessivo.
La differenza di consolidamento nella dottrina e nell'ordinamento nazionale e internazionale: dal costo al fair value / M. Cecchi. - STAMPA. - (2010), pp. 85-102.
La differenza di consolidamento nella dottrina e nell'ordinamento nazionale e internazionale: dal costo al fair value
CECCHI, MASSIMO
2010
Abstract
Il trattamento contabile della differenza di consolidamento nel tempo ha subito un vero e proprio capovolgimento. Da un iniziale, e a nostro avviso fondata, perplessità, della nostra dottrina econonico-aziendale nel ravvisare in tale differenza la possibilità di una rivalutazione delle attività «identificabili» e «non identificabili», si è assistito ad una sua sempre più precisa allocazione alle poste che caratterizzano il patrimonio di gruppo, sia di carattere qualitativo che di carattere quantitativo. Progressivamente anche acquisti parziali, ma tali da consentire il controllo da parte dell’impresa acquirente, hanno assunto il ruolo di eventi capaci di palesare attraverso estrapolazioni più o meno laboriose ed attendibili, il fair value dell’impresa acquisita. È evidente, a questo punto, che la differenza tra il comportamento contabile previsto dai principi internazionali e la tradizione economco-aziendale italiana diviene incolmabile. Non solo. Viene contraddetto lo stesso principio sancito all’articolo 2426 del nostro Codice civile secondo cui l’unico l’avviamento che può essere iscritto nell’attivo è quello derivato, cioè quello acquisito a titolo oneroso. Applicando i principi internazionali, infatti, si espone nel bilancio consolidato anche la quota di avviamento attribuibile alle minoranze (che, come tale, non è stata oggetto di alcuna transazione di mercato) con il rischio, data la possibile presenza di premi di maggioranza, di sopravvalutarne perfino il valore complessivo.I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.