Le Sezioni Unite, nel quadro di una pronuncia relativa alle dichiarazioni rese da persone residenti all’estero, hanno colto l’occasione per risolvere una annosa questione concernente un asserito contrasto tra l’art. 111, co. 5, Cost. e l’art. 6, § 3, lett. d), della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, così come interpretato dalla relativa Corte. Dall’inizio degli anni Novanta, i Giudici di Strasburgo – in mancanza di un’occasione adeguata e sufficiente nella quale si sia potuto svolgere il confronto con l’accusato – stigmatizzano l’utilizzazione delle dichiarazioni rese unilateralmente come prova unica o determinante della condanna, anche qualora il contraddittorio risulti impossibile per motivi oggettivi. Malgrado né la Costituzione, né il codice prevedano espressamente una disciplina analoga in ipotesi di impossibilità oggettiva, il Collegio esteso – sull’onda di un consolidato indirizzo accolto dalle Sezioni semplici – ha ricavato tale regola da una lettura «convenzionalmente orientata» del sistema probatorio.
Le dichiarazioni rese da persone irreperibili / C. Conti. - STAMPA. - (2012), pp. 754-757.
Le dichiarazioni rese da persone irreperibili
CONTI, CARLOTTA
2012
Abstract
Le Sezioni Unite, nel quadro di una pronuncia relativa alle dichiarazioni rese da persone residenti all’estero, hanno colto l’occasione per risolvere una annosa questione concernente un asserito contrasto tra l’art. 111, co. 5, Cost. e l’art. 6, § 3, lett. d), della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, così come interpretato dalla relativa Corte. Dall’inizio degli anni Novanta, i Giudici di Strasburgo – in mancanza di un’occasione adeguata e sufficiente nella quale si sia potuto svolgere il confronto con l’accusato – stigmatizzano l’utilizzazione delle dichiarazioni rese unilateralmente come prova unica o determinante della condanna, anche qualora il contraddittorio risulti impossibile per motivi oggettivi. Malgrado né la Costituzione, né il codice prevedano espressamente una disciplina analoga in ipotesi di impossibilità oggettiva, il Collegio esteso – sull’onda di un consolidato indirizzo accolto dalle Sezioni semplici – ha ricavato tale regola da una lettura «convenzionalmente orientata» del sistema probatorio.File | Dimensione | Formato | |
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