L'art. 21 del d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 ha ricondotto al rito sommario di cognizione le controversie di cui all'art. 5 l. 13 maggio 1978 n. 180 in tema di giudizi aperti contro il provvedimento impositivo del trattamento sanitario obbligatorio. In particolare in base all'art. 21 del d. lgs. 150/2011 il giudizio di opposizione alla convalida del provvedimento di TSO, che sino a ieri si svolgeva nelle forme camerali di cui agli artt. 737 ss. cod. proc. civ. andrà soggetto al procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis ss. cod. proc. civ. Questo intervento normativo ha avuto un forte impatto sulla struttura del procedimento de quo che, nella sua nuova veste di procedimento oppositorio, si articolerà non più in due gradi di giudizio (secondo quanto avveniva nella disciplina previgente in cui si aveva il reclamo di fronte al Tribunale e il ricorso straordinario per cassazione) ma in tre gradi di giudizio ovvero un primo grado di fronte al Tribunale in composizione collegiale, secondo una procedura altamente deformalizzata e con un accento fortemente inquisitorio; un appello di fronte alla Corte d'appello secondo le forme della cognizione piena di cui al secondo libro del Codice di procedura civile; infine il ricorso per cassazione. Il processo di opposizione alla convalida del TSO concerne situazioni sostanziali che toccano in maniera diretta valori fondamentali della persona umana come la libertà personale, la salute e la dignità le quali pongono insopprimibili esigenze di garanzia ma anche di celerità. L'esigenza del fare presto trova sicuramente riscontro nel potere di sospensione del TSO attribuito al giudice anche d'ufficio, prima ancora dell'udienza di comparizione delle parti. L'esigenza di apprestare garanzie adeguate al diritto di difesa del malato, invece, non sembra trovare ancora piena attuazione. Già a livello sostanziale la tutela di questo diritto è piuttosto carente; a livello processuale è indispensabile offrire una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 21 d.lgs. n. 150/2011, prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, per affermare che nel procedimento di opposizione alla convalida del TSO sia il giudice di primo grado sia il giudice di secondo grado hanno l'obbligo di sentire la persona soggetta al trattamento; una mancata previsione che il legislatore delegato ha compiuto probabilmente per non incorrere nell'eccesso di delega, ma che a questo punto, ove non corretta, espone la norma ad una censura di illegittimità costituzionale.

Sub art. 21. Dell'opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio / B. Gambineri. - STAMPA. - (2012), pp. 249-264.

Sub art. 21. Dell'opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio

GAMBINERI, BEATRICE
2012

Abstract

L'art. 21 del d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 ha ricondotto al rito sommario di cognizione le controversie di cui all'art. 5 l. 13 maggio 1978 n. 180 in tema di giudizi aperti contro il provvedimento impositivo del trattamento sanitario obbligatorio. In particolare in base all'art. 21 del d. lgs. 150/2011 il giudizio di opposizione alla convalida del provvedimento di TSO, che sino a ieri si svolgeva nelle forme camerali di cui agli artt. 737 ss. cod. proc. civ. andrà soggetto al procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis ss. cod. proc. civ. Questo intervento normativo ha avuto un forte impatto sulla struttura del procedimento de quo che, nella sua nuova veste di procedimento oppositorio, si articolerà non più in due gradi di giudizio (secondo quanto avveniva nella disciplina previgente in cui si aveva il reclamo di fronte al Tribunale e il ricorso straordinario per cassazione) ma in tre gradi di giudizio ovvero un primo grado di fronte al Tribunale in composizione collegiale, secondo una procedura altamente deformalizzata e con un accento fortemente inquisitorio; un appello di fronte alla Corte d'appello secondo le forme della cognizione piena di cui al secondo libro del Codice di procedura civile; infine il ricorso per cassazione. Il processo di opposizione alla convalida del TSO concerne situazioni sostanziali che toccano in maniera diretta valori fondamentali della persona umana come la libertà personale, la salute e la dignità le quali pongono insopprimibili esigenze di garanzia ma anche di celerità. L'esigenza del fare presto trova sicuramente riscontro nel potere di sospensione del TSO attribuito al giudice anche d'ufficio, prima ancora dell'udienza di comparizione delle parti. L'esigenza di apprestare garanzie adeguate al diritto di difesa del malato, invece, non sembra trovare ancora piena attuazione. Già a livello sostanziale la tutela di questo diritto è piuttosto carente; a livello processuale è indispensabile offrire una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 21 d.lgs. n. 150/2011, prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, per affermare che nel procedimento di opposizione alla convalida del TSO sia il giudice di primo grado sia il giudice di secondo grado hanno l'obbligo di sentire la persona soggetta al trattamento; una mancata previsione che il legislatore delegato ha compiuto probabilmente per non incorrere nell'eccesso di delega, ma che a questo punto, ove non corretta, espone la norma ad una censura di illegittimità costituzionale.
2012
9788821738319
Codice di procedura civile commentato. La semplificazione dei riti e le altre riforme processuali 2010-2011
249
264
B. Gambineri
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