Nel contributo vengono considerate, in generale, le fattispecie di falso che l’avvocato rischia di realizzare nella sua ordinaria attività professionale; in modo più ampio e dettagliato ci si sofferma sull’eventuale configurabilità di un “falso ideologico in atto pubblico” nel caso in cui il difensore rediga falsamente il verbale di un’intervista difensiva. In contrapposizione critica con un’importante sentenza delle Sezioni Unite – cui si rimprovera di fondarsi su di un’argomentazione “circolare”, nella misura in cui, a conti fatti, essa ritiene il difensore pubblico ufficiale perché quel verbale è un atto pubblico, e quel verbale un atto pubblico in quanto il difensore redigente è un pubblico ufficiale – si nega che il difensore possa ritenersi un pubblico ufficiale in generale, perché il suo ufficio è orientato alla soddisfazione di un interesse strettamente privato (per quanto costituzionalmente rilevante), ed anche in quel caso specifico, giacché la possibilità di non depositare il verbale denota la non soggezione a vincoli di “imparzialità” e “interesse pubblico” che dovrebbero invece caratterizzare la “disciplina di diritto pubblico” cui si riferisce l’art.357 c.p.. Né il falso in atto pubblico può ritenersi integrato al momento dell’eventuale deposito, giacché in quel momento avremo pure un “pubblico ufficiale”, ma non più la condotta tipica del reato
I falsi del difensore / A.Vallini. - STAMPA. - (2009), pp. 55-94.
I falsi del difensore
VALLINI, ANTONIO
2009
Abstract
Nel contributo vengono considerate, in generale, le fattispecie di falso che l’avvocato rischia di realizzare nella sua ordinaria attività professionale; in modo più ampio e dettagliato ci si sofferma sull’eventuale configurabilità di un “falso ideologico in atto pubblico” nel caso in cui il difensore rediga falsamente il verbale di un’intervista difensiva. In contrapposizione critica con un’importante sentenza delle Sezioni Unite – cui si rimprovera di fondarsi su di un’argomentazione “circolare”, nella misura in cui, a conti fatti, essa ritiene il difensore pubblico ufficiale perché quel verbale è un atto pubblico, e quel verbale un atto pubblico in quanto il difensore redigente è un pubblico ufficiale – si nega che il difensore possa ritenersi un pubblico ufficiale in generale, perché il suo ufficio è orientato alla soddisfazione di un interesse strettamente privato (per quanto costituzionalmente rilevante), ed anche in quel caso specifico, giacché la possibilità di non depositare il verbale denota la non soggezione a vincoli di “imparzialità” e “interesse pubblico” che dovrebbero invece caratterizzare la “disciplina di diritto pubblico” cui si riferisce l’art.357 c.p.. Né il falso in atto pubblico può ritenersi integrato al momento dell’eventuale deposito, giacché in quel momento avremo pure un “pubblico ufficiale”, ma non più la condotta tipica del reatoFile | Dimensione | Formato | |
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