Mettendo a raffronto, anche alla luce dell'esperienza giurisprudenziale maturata negli anni nell'applicazione dell'art. 140 del codice del consumo, la funzione dell'azione inibitoria prevista da tale norma con quella dell'azione risarcitoria dell'art. 140bis, non solo balza agli occhi la sostanziale continuità dei rimedi (in virtù dei quali chi agisce guardando - più che al protrarsi della condotta in futuro - all'illecito già perpetrato a danno «degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti», ha la possibilità di richiedere al tribunale, da un lato, di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate - così l'art. 140, 1° co., lett. b) - dall'altro, di agganciare a quelle misure un accertamento, finalizzato alla determinazione del quantum, del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli - così l'art. 140-bis, 1° co.); ma diviene evidente anche la possibilità di anticipare gran parte dei risultati avuti di mira con la tutela risarcitoria, attraverso che il rimedio che l'art. 140 ha tratteggiato in chiave non soltanto inibitoria. Ad evitare, così, che si debba ricorrere ad uno strumento certamente non agevole da maneggiare, quale quello dell'art. 140-bis, quando la condanna ripristinatoria necessaria per la reintegrazione dell'interesse violato sia ottenibile già con l'azione ex art. 140, e quando difetti una effettiva esigenza sia dell'accertamento, sul piano collettivo, del diritto al risarcimento del danno, sia dell'introduzione, sul piano individuale, dei singoli giudizi a valle.
Azione inibitoria delle associazioni e azione di classe risarcitoria: le forme di tutela del codice del consumo tra illecito e danno / I. Pagni. - STAMPA. - (2010), pp. 1813-1824.
Azione inibitoria delle associazioni e azione di classe risarcitoria: le forme di tutela del codice del consumo tra illecito e danno
PAGNI, ILARIA
2010
Abstract
Mettendo a raffronto, anche alla luce dell'esperienza giurisprudenziale maturata negli anni nell'applicazione dell'art. 140 del codice del consumo, la funzione dell'azione inibitoria prevista da tale norma con quella dell'azione risarcitoria dell'art. 140bis, non solo balza agli occhi la sostanziale continuità dei rimedi (in virtù dei quali chi agisce guardando - più che al protrarsi della condotta in futuro - all'illecito già perpetrato a danno «degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti», ha la possibilità di richiedere al tribunale, da un lato, di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate - così l'art. 140, 1° co., lett. b) - dall'altro, di agganciare a quelle misure un accertamento, finalizzato alla determinazione del quantum, del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli - così l'art. 140-bis, 1° co.); ma diviene evidente anche la possibilità di anticipare gran parte dei risultati avuti di mira con la tutela risarcitoria, attraverso che il rimedio che l'art. 140 ha tratteggiato in chiave non soltanto inibitoria. Ad evitare, così, che si debba ricorrere ad uno strumento certamente non agevole da maneggiare, quale quello dell'art. 140-bis, quando la condanna ripristinatoria necessaria per la reintegrazione dell'interesse violato sia ottenibile già con l'azione ex art. 140, e quando difetti una effettiva esigenza sia dell'accertamento, sul piano collettivo, del diritto al risarcimento del danno, sia dell'introduzione, sul piano individuale, dei singoli giudizi a valle.I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.