Il commento si sofferma sui principali aspetti toccati dalle due norme del codice di procedura civile: la forma, gli elementi, gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale, la disciplina dei termini a comparire e il suo ambito di applicazione. Passaggi importanti sono dedicati alle novità normative e giurisprudenziali intervenute direttamente o indirettamente sulla materia trattata, negli ultimi anni e negli ultimi mesi: le previsioni circa l’indicazione del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata inserite negli artt. 125 e 163 c.p.c. per effetto del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv. nella l. 22 febbraio 2010, n. 24, nonché delle leggi 14 settembre 2011, n. 148, e 12 novembre 2011, n. 183; da ultimo, le pronunce della Corte di Cassazione a sezioni unite 20 giugno 2012, n. 143, in tema di indicazione della p.e.c. e necessità dell’elezione di domicilio da parte dell’avvocato che opera fuori della circoscrizione, e 22 maggio 2012, n. 8077, sulla censurabilità diretta in ultima istanza mediante deduzione del motivo di ricorso di cui all’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c. dell’errore compiuto dal giudice di merito nell’interpretazione della domanda; le conseguenze dell’innovativa sentenza 9 settembre 2010, n. 19246, sempre delle sezioni unite, in tema di applicabilità della disciplina dei termini a comparire nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, e il successivo intervento della l. 29 dicembre 2011, n. 218 sull’art. 645 c.p.c.; l’evoluzione delle pronunce del giudice di legittimità sulla forma dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione delle delibere condominiali, e la recente modifica dell’art. 1137 c.c. ad opera dell’art. 15 l. 11 dicembre 2012, n. 220, la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle previsioni concernenti l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione nell’ambito del d. lgs. n. 28/2010; le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione circa gli effetti nel giudizio della fusione per incorporazione che abbia riguardato una delle parti.

Sub artt. 163, 163-bis / I.Pagni. - ELETTRONICO. - (2013), pp. 2031-2059.

Sub artt. 163, 163-bis

PAGNI, ILARIA
2013

Abstract

Il commento si sofferma sui principali aspetti toccati dalle due norme del codice di procedura civile: la forma, gli elementi, gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale, la disciplina dei termini a comparire e il suo ambito di applicazione. Passaggi importanti sono dedicati alle novità normative e giurisprudenziali intervenute direttamente o indirettamente sulla materia trattata, negli ultimi anni e negli ultimi mesi: le previsioni circa l’indicazione del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata inserite negli artt. 125 e 163 c.p.c. per effetto del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv. nella l. 22 febbraio 2010, n. 24, nonché delle leggi 14 settembre 2011, n. 148, e 12 novembre 2011, n. 183; da ultimo, le pronunce della Corte di Cassazione a sezioni unite 20 giugno 2012, n. 143, in tema di indicazione della p.e.c. e necessità dell’elezione di domicilio da parte dell’avvocato che opera fuori della circoscrizione, e 22 maggio 2012, n. 8077, sulla censurabilità diretta in ultima istanza mediante deduzione del motivo di ricorso di cui all’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c. dell’errore compiuto dal giudice di merito nell’interpretazione della domanda; le conseguenze dell’innovativa sentenza 9 settembre 2010, n. 19246, sempre delle sezioni unite, in tema di applicabilità della disciplina dei termini a comparire nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, e il successivo intervento della l. 29 dicembre 2011, n. 218 sull’art. 645 c.p.c.; l’evoluzione delle pronunce del giudice di legittimità sulla forma dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione delle delibere condominiali, e la recente modifica dell’art. 1137 c.c. ad opera dell’art. 15 l. 11 dicembre 2012, n. 220, la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle previsioni concernenti l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione nell’ambito del d. lgs. n. 28/2010; le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione circa gli effetti nel giudizio della fusione per incorporazione che abbia riguardato una delle parti.
2013
9788821742828
Codice di procedura civile commentato
2031
2059
I.Pagni
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