L’indagine muove dalla previsione, all’art. 10 l. 11 novembre 2011, n. 183, come modificato dall’art. 9-bis, aggiunto al d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, della possibilità di un esercizio delle professioni intellettuali attraverso tutti i tipi societari, e non solo nelle forme di cui al d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (ossia - recita l’art. 16 - «secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel séguito società tra avvocati», regolata dalle norme ad hoc contenute nel decreto, nonché, ove non diversamente disposto, dalle norme della società in nome collettivo), unita all’abrogazione, con la stessa norma, della l. 23 novembre 1939, n. 1815, che disciplinava l’esercizio delle professioni in forma associata. Il contributo analizza il tema della compatibilità tra modello societario e professione intellettuale (compatibilità, che è stata da sempre messa in discussione non tanto per la supposta irriducibilità dell’attività professionale alla nozione di impresa, quanto per la difficoltà di conciliare il principio della personalità della prestazione, dettato dall’art. 2232 c.c., col carattere metaindividuale della società) e affronta poi i principali quesiti che l’operare della società tra avvocati e di quella tra professionisti pongono sul piano del processo (legittimazione ad agire e a contraddire, riconoscimento della titolarità del diritto al compenso e della natura privilegiata del credito professionale, efficacia della sentenza resa nei confronti della società in materia di responsabilità professionale, nonché, oggi, alla luce delle recenti riforme del diritto concorsuale e delle novità in materia di sovraindebitamento, ruolo, di volta in volta quale curatore, commissario giudiziale o liquidatore, assunto dalla società tra professionisti).
Le società tra professionisti nel processo (e nelle procedure concorsuali) / I.Pagni. - STAMPA. - (2013), pp. 25-50.
Le società tra professionisti nel processo (e nelle procedure concorsuali)
PAGNI, ILARIA
2013
Abstract
L’indagine muove dalla previsione, all’art. 10 l. 11 novembre 2011, n. 183, come modificato dall’art. 9-bis, aggiunto al d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, della possibilità di un esercizio delle professioni intellettuali attraverso tutti i tipi societari, e non solo nelle forme di cui al d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (ossia - recita l’art. 16 - «secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel séguito società tra avvocati», regolata dalle norme ad hoc contenute nel decreto, nonché, ove non diversamente disposto, dalle norme della società in nome collettivo), unita all’abrogazione, con la stessa norma, della l. 23 novembre 1939, n. 1815, che disciplinava l’esercizio delle professioni in forma associata. Il contributo analizza il tema della compatibilità tra modello societario e professione intellettuale (compatibilità, che è stata da sempre messa in discussione non tanto per la supposta irriducibilità dell’attività professionale alla nozione di impresa, quanto per la difficoltà di conciliare il principio della personalità della prestazione, dettato dall’art. 2232 c.c., col carattere metaindividuale della società) e affronta poi i principali quesiti che l’operare della società tra avvocati e di quella tra professionisti pongono sul piano del processo (legittimazione ad agire e a contraddire, riconoscimento della titolarità del diritto al compenso e della natura privilegiata del credito professionale, efficacia della sentenza resa nei confronti della società in materia di responsabilità professionale, nonché, oggi, alla luce delle recenti riforme del diritto concorsuale e delle novità in materia di sovraindebitamento, ruolo, di volta in volta quale curatore, commissario giudiziale o liquidatore, assunto dalla società tra professionisti).I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.