La motivazione delle leggi è un tema affrontato in alcuni studi del periodo pre-repubblicano e subito dopo l’entrata in vigore della Costituzione, per poi rimanere sottaciuto, con alcune eccezioni, per lungo tempo. Dall’inizio di questo secolo ha ricevuto una rinnovata attenzione da parte della dottrina, soprattutto dopo la riforma del Titolo V della Costituzione. In particolare, la problematica è stata affrontata sotto due profili: anzitutto, la motivazione delle leggi, nell’ambito del più ampio dibattitto sulla qualità della normazione, è vista come uno strumento per evitare atti normativi scadenti sotto il profilo redazionale, tali da determinare incertezze, disorientamento e, quindi, difficoltà nella comprensione e nella conseguente attuazione, a maggior ragione in un sistema delle fonti caratterizzato da un’aumentata complessità. Invece, l’altro profilo, che riprende gli studi più risalenti, riconduce il tema nell’ambito del rapporto tra politica e diritto. In ogni caso e nonostante le posizioni della dottrina prevalente, la Corte costituzionale è intervenuta con una pluralità di pronunce che non hanno mai affrontato il problema in termini generali: anzi, il giudice delle leggi se ne è ben guardato. Nondimeno, in un numero crescente di pronunce, soprattutto degli ultimi anni, la Corte costituzionale ha sindacato gli atti legislativi per mancanza di un’adeguata motivazione, giungendo anche a delle affermazioni che lasciano intravedere dei percorsi ricostruttivi secondo i quali il problema della motivazione della legge non è indifferente per la Costituzione, nel senso che il legislatore non è lasciato libero di scegliere se motivare o meno, in base a proprie valutazioni di opportunità. Diviene allora utile ripercorrere l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, cercando di capire se gradualmente vi sia, da parte della Corte costituzionale, il tentativo di instaurare un diverso tipo di rapporto con il legislatore in ragione anche di alcune evoluzioni che saranno illustrate e se, in questa prospettiva, la motivazione degli atti legislativi sia uno strumento da non sottovalutare, ancorché sia “scomodo e fastidioso”.
La motivazione della legge. Un tema ozioso e inutile, anzi problematico e scomodo per molti, eppure fondamentale e sempre più attuale nella giurisprudenza della Corte costituzionale / Picchi, Marta. - STAMPA. - (2017), pp. 373-391.
La motivazione della legge. Un tema ozioso e inutile, anzi problematico e scomodo per molti, eppure fondamentale e sempre più attuale nella giurisprudenza della Corte costituzionale
PICCHI, MARTA
2017
Abstract
La motivazione delle leggi è un tema affrontato in alcuni studi del periodo pre-repubblicano e subito dopo l’entrata in vigore della Costituzione, per poi rimanere sottaciuto, con alcune eccezioni, per lungo tempo. Dall’inizio di questo secolo ha ricevuto una rinnovata attenzione da parte della dottrina, soprattutto dopo la riforma del Titolo V della Costituzione. In particolare, la problematica è stata affrontata sotto due profili: anzitutto, la motivazione delle leggi, nell’ambito del più ampio dibattitto sulla qualità della normazione, è vista come uno strumento per evitare atti normativi scadenti sotto il profilo redazionale, tali da determinare incertezze, disorientamento e, quindi, difficoltà nella comprensione e nella conseguente attuazione, a maggior ragione in un sistema delle fonti caratterizzato da un’aumentata complessità. Invece, l’altro profilo, che riprende gli studi più risalenti, riconduce il tema nell’ambito del rapporto tra politica e diritto. In ogni caso e nonostante le posizioni della dottrina prevalente, la Corte costituzionale è intervenuta con una pluralità di pronunce che non hanno mai affrontato il problema in termini generali: anzi, il giudice delle leggi se ne è ben guardato. Nondimeno, in un numero crescente di pronunce, soprattutto degli ultimi anni, la Corte costituzionale ha sindacato gli atti legislativi per mancanza di un’adeguata motivazione, giungendo anche a delle affermazioni che lasciano intravedere dei percorsi ricostruttivi secondo i quali il problema della motivazione della legge non è indifferente per la Costituzione, nel senso che il legislatore non è lasciato libero di scegliere se motivare o meno, in base a proprie valutazioni di opportunità. Diviene allora utile ripercorrere l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, cercando di capire se gradualmente vi sia, da parte della Corte costituzionale, il tentativo di instaurare un diverso tipo di rapporto con il legislatore in ragione anche di alcune evoluzioni che saranno illustrate e se, in questa prospettiva, la motivazione degli atti legislativi sia uno strumento da non sottovalutare, ancorché sia “scomodo e fastidioso”.File | Dimensione | Formato | |
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