L’esperienza e le cicatrici della grande crisi finanziaria del 2007-2008 hanno profondamente segnato l’evoluzione dell’ordinamento bancario europeo, consegnandoci un sistema che a tutt’oggi ne mostra chiaramente i segni. Il complesso intervento di riscrittura dell’architettura del sistema ha avuto come obiettivo primario quello di porre rimedio quanto prima al problema del too big (or too complex) to fail e quello, connesso, di impedire che si rendessero necessari nuovi salvataggi pubblici di banche. A questo scopo, infatti, le istituzioni europee hanno avviato una vasta iniziativa di riforma, culminata nella creazione dell’Unione bancaria nel 2014. Il legislatore europeo ha, comprensibilmente, assunto come principale referente normativo la grande banca universale, modellando su questa le scelte di fondo e gran parte delle norme che le hanno attuate. L’interesse a raggiungere rapidamente un accordo politico ha, poi, indotto una convergenza verso soluzioni unitarie, applicabili a tutte le banche a prescindere dalla diversità di dimensioni e modelli di business; la previsione di maggiori spazi di flessibilità e forme di modulazione delle regole – pur se opportuna – avrebbe reso più difficile o, quantomeno, più lunga la costruzione del nuovo quadro. In questo contesto, il contributo si propone di segnalare alcune scelte normative che – se si estende lo sguardo oltre il prototipo della grande banca universale, e si tiene conto di elementi quali le dimensioni, il modello di business e la diversa tipologia di investitori e di clientela – non sembrano giungere a esiti del tutto proporzionati sul piano del bilanciamento dei (tanti) diritti e interessi che la crisi di una banca chiama in gioco. After 8 years since the enactment of the Single Resolution Mechanism (SRM), resolution has proved to be largely unenforceable: only the Banco Popular and, most recently, Sberbank Europe AG have entered into resolution. In fact, the standardisation of the EU crisis management and deposit insurance framework (CMDI)—tailored on large universal banks—has led resolution authorities (RAs) to provide a strict interpretation of the public interest (PIA). In essence, it seems there are several grounds for non-compliance between the existing framework and the fundamental principle of proportionality. The article seeks to provide a first analysis in that respect.

Il principio di proporzionalità nell’ambito del SRM: la prospettiva italiana / Lorenzo Stanghellini. - STAMPA. - (2022), pp. 109-128.

Il principio di proporzionalità nell’ambito del SRM: la prospettiva italiana

Lorenzo Stanghellini
2022

Abstract

L’esperienza e le cicatrici della grande crisi finanziaria del 2007-2008 hanno profondamente segnato l’evoluzione dell’ordinamento bancario europeo, consegnandoci un sistema che a tutt’oggi ne mostra chiaramente i segni. Il complesso intervento di riscrittura dell’architettura del sistema ha avuto come obiettivo primario quello di porre rimedio quanto prima al problema del too big (or too complex) to fail e quello, connesso, di impedire che si rendessero necessari nuovi salvataggi pubblici di banche. A questo scopo, infatti, le istituzioni europee hanno avviato una vasta iniziativa di riforma, culminata nella creazione dell’Unione bancaria nel 2014. Il legislatore europeo ha, comprensibilmente, assunto come principale referente normativo la grande banca universale, modellando su questa le scelte di fondo e gran parte delle norme che le hanno attuate. L’interesse a raggiungere rapidamente un accordo politico ha, poi, indotto una convergenza verso soluzioni unitarie, applicabili a tutte le banche a prescindere dalla diversità di dimensioni e modelli di business; la previsione di maggiori spazi di flessibilità e forme di modulazione delle regole – pur se opportuna – avrebbe reso più difficile o, quantomeno, più lunga la costruzione del nuovo quadro. In questo contesto, il contributo si propone di segnalare alcune scelte normative che – se si estende lo sguardo oltre il prototipo della grande banca universale, e si tiene conto di elementi quali le dimensioni, il modello di business e la diversa tipologia di investitori e di clientela – non sembrano giungere a esiti del tutto proporzionati sul piano del bilanciamento dei (tanti) diritti e interessi che la crisi di una banca chiama in gioco. After 8 years since the enactment of the Single Resolution Mechanism (SRM), resolution has proved to be largely unenforceable: only the Banco Popular and, most recently, Sberbank Europe AG have entered into resolution. In fact, the standardisation of the EU crisis management and deposit insurance framework (CMDI)—tailored on large universal banks—has led resolution authorities (RAs) to provide a strict interpretation of the public interest (PIA). In essence, it seems there are several grounds for non-compliance between the existing framework and the fundamental principle of proportionality. The article seeks to provide a first analysis in that respect.
2022
978-88-3379-523-2
Il diritto bancario europeo. Problemi e prospettive
109
128
Lorenzo Stanghellini
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