Gli illeciti considerati in questo capitolo sono accomunati dal tutelare oggetti materiali “informatici” – dati, programmi e sistemi – da aggressioni che minino la loro integrità a prescindere da profili di offensività ulteriori. Si tratta di una categoria sistematica non legislativa, giacché le norme considerate, introdotte dapprima dalla L. n. 547/1993 e poi modificate dalla L. n. 48/2008, sono topograficamente collocate in sezioni sparse del codice penale: apparentemente a presidio delle oggettività giuridiche tradizionali tipiche della loro collocazione, sebbene si ritiene sia enucleabile un nuovo bene giuridico che le accomuni, l’integrità informatica in sé e per sé considerata, che dia unità sistematica alla categoria. Oltre al microsistema quadripartito dei danneggiamenti informatici di cui agli artt. 635-bis, ter, quater e quinquies c.p., ottenuti combinando le due coppie hardware/software riguardo al tipo di oggetto materiale e privato/pubblico quanto alla sua qualificabilità, si analizzeranno le condotte – prodromiche al danneggiamento – di diffusione di dispositivi e programmi nocivi di cui all’art. 615-quinquies c.p., nonché la nozione generale (e residuale) di violenza informatica sulle cose di cui all’art. 392, comma 3, c.p

I delitti contro l’integrità dei dati, dei programmi e dei sistemi informatici / Alberto Cappellini. - STAMPA. - (2023), pp. 810-875.

I delitti contro l’integrità dei dati, dei programmi e dei sistemi informatici

Alberto Cappellini
2023

Abstract

Gli illeciti considerati in questo capitolo sono accomunati dal tutelare oggetti materiali “informatici” – dati, programmi e sistemi – da aggressioni che minino la loro integrità a prescindere da profili di offensività ulteriori. Si tratta di una categoria sistematica non legislativa, giacché le norme considerate, introdotte dapprima dalla L. n. 547/1993 e poi modificate dalla L. n. 48/2008, sono topograficamente collocate in sezioni sparse del codice penale: apparentemente a presidio delle oggettività giuridiche tradizionali tipiche della loro collocazione, sebbene si ritiene sia enucleabile un nuovo bene giuridico che le accomuni, l’integrità informatica in sé e per sé considerata, che dia unità sistematica alla categoria. Oltre al microsistema quadripartito dei danneggiamenti informatici di cui agli artt. 635-bis, ter, quater e quinquies c.p., ottenuti combinando le due coppie hardware/software riguardo al tipo di oggetto materiale e privato/pubblico quanto alla sua qualificabilità, si analizzeranno le condotte – prodromiche al danneggiamento – di diffusione di dispositivi e programmi nocivi di cui all’art. 615-quinquies c.p., nonché la nozione generale (e residuale) di violenza informatica sulle cose di cui all’art. 392, comma 3, c.p
2023
Cybercrime (II edizione)
810
875
Alberto Cappellini
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