Per il suo potere suggestivo, capace di evocare istanze di giustizia sostanziale al cui richiamo è difficile sottrarsi, l’espressione “par condicio creditorum” è da sempre oggetto di un vasto utilizzo, anche se con significati molto diversi fra loro. Scopo dell’articolo è quello di inserire il concetto di soddisfazione paritaria dei creditori nel più ampio sistema di attuazione della garanzia patrimoniale (concorsuale e non), nel quale tuttavia esso appare recessivo. Risulta infatti da plurimi indicatori che l’ordinamento tollera, e persino incoraggia, violazioni della par condicio se hanno l’effetto di (o sono il prezzo da pagare per) aumentare la soddisfazione collettiva dei creditori. Ne emerge, da un lato, che la graduazione opera solo sull’ammontare spettante in caso di liquidazione, mentre può non operare su quanto viene “creato” e reso disponibile grazie alla soluzione alternativa, e dall’altro che l’unico presidio non suscettibile di essere scalfito è il diritto del creditore ad avere quanto otterrebbe in caso di liquidazione coattiva del patrimonio del debitore.

Quel che resta della par condicio creditorum. Dal diritto a una soddisfazione paritaria al diritto alla migliore soddisfazione collettiva / Lorenzo Stanghellini. - STAMPA. - (2024), pp. 451-473.

Quel che resta della par condicio creditorum. Dal diritto a una soddisfazione paritaria al diritto alla migliore soddisfazione collettiva.

Lorenzo Stanghellini
2024

Abstract

Per il suo potere suggestivo, capace di evocare istanze di giustizia sostanziale al cui richiamo è difficile sottrarsi, l’espressione “par condicio creditorum” è da sempre oggetto di un vasto utilizzo, anche se con significati molto diversi fra loro. Scopo dell’articolo è quello di inserire il concetto di soddisfazione paritaria dei creditori nel più ampio sistema di attuazione della garanzia patrimoniale (concorsuale e non), nel quale tuttavia esso appare recessivo. Risulta infatti da plurimi indicatori che l’ordinamento tollera, e persino incoraggia, violazioni della par condicio se hanno l’effetto di (o sono il prezzo da pagare per) aumentare la soddisfazione collettiva dei creditori. Ne emerge, da un lato, che la graduazione opera solo sull’ammontare spettante in caso di liquidazione, mentre può non operare su quanto viene “creato” e reso disponibile grazie alla soluzione alternativa, e dall’altro che l’unico presidio non suscettibile di essere scalfito è il diritto del creditore ad avere quanto otterrebbe in caso di liquidazione coattiva del patrimonio del debitore.
2024
978-88-299-3537-6
La rivista del Diritto commerciale e la cultura giuridica
451
473
Lorenzo Stanghellini
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